La Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio scorso, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha approvato l’Accordo tra Governo, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008.
Le figure dei responsabili e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione – con il medico competente – sono sostanzialmente le uniche figure per le quali il nostro legislatore prevede una particolare capacità professionale ed un requisito di competenza tecnica predeterminato per legge. Chi svolge dette funzioni deve avere un background cognitivo e competenze professionali specifiche.
I punti salienti del nuovo accordo risultano:
-Durata, contenuti minimi e modalità della formazione;
-Individuazione di ulteriori titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione;
-Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento;
-Requisiti dei docenti;
-Organizzazione dei corsi;
-Metodologia di insegnamento e apprendimento;
-Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo;
-Valutazione degli apprendimenti;
-Riconoscimento formazione pregressa;
-Aggiornamento;
-Decorrenza aggiornamento;
-Attestazioni;
-Formazione e-learning;
-Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
-E-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37;
-Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
-Entrata in vigore.
In fase di prima applicazione e, comunque, non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell’accordo stato-regioni del 26 gennaio 2006.