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Efficienza Energetica

Cosa prevede per le diagnosi energetiche il Decreto Legislativo e come vengono qualificati i fornitori di servizi energetici?

Presentiamo l’intervista presente nell’articolo Il Decreto Legislativo n. 102 del 2014 e le diagnosi energetiche: qualifificazione, accreditamento e certificazione di Elena Battellino – Funzionario Tecnico ACCREDIA, pubblicato sulla rivista FIRE 03/2015.

Qual è il nuovo quadro normativo italiano sull’efficienza energetica?

Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica al fine di conseguire l’obiettivo nazionale di risparmio energetico volto alla riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) di energia finale, conteggiati a partire dal 2010.
Il quadro stabilito dal Decreto si rivolge all’efficienza nella fornitura e nell’uso finale dell’energia attraverso, ad esempio, la promozione dell’efficienza energetica negli edifici pubblici e privati, gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni centrali, la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, la promozione dell’efficienza nel riscaldamento e nel raffrescamento

A chi si applica l’obbligo delle diagnosi energetiche previste dal Decreto?

Il Decreto, all’interno di questo quadro di misure, all’articolo 8 stabilisce l’obbligo dell’effettuazione di una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, per le grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia nei loro siti produttivi italiani.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che già adottano un sistema di gestione conforme all’EMAS (Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit) o alla norma ISO 50001:2011 (Sistema di Gestione dell’Energia) oppure alla norma ISO 14001:2004 [la 14001:2015 è stata pubblicata il 15 settembre 2015] (Sistema di Gestione Ambientale), purché al suo interno sia incluso un audit energetico realizzato secondo i requisiti indicati nell’allegato 2 del Decreto.
Le imprese a forte consumo di energia, a seguito dell’esecuzione della diagnosi, sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa a adottare sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001:2011.
Inoltre, per promuovere la rimozione degli ostacoli sul mercato dell’energia e il superamento delle carenze che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia, il Decreto prevede nuovi schemi di certificazione e accreditamento per l’effettuazione della diagnosi energetica.

Chi può eseguire le diagnosi energetiche ai sensi dell’articolo 8 e qual è il ruolo dell’accreditamento?

A partire dal 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche potranno essere eseguite da soggetti certificati da Organismi accreditati da ACCREDIA o da un altro Ente nazionale di accreditamento designato dal proprio Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo), UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell’Energia), UNI CEI EN 16247-5 (Auditor Energetico).
ACCREDIA, sentito il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per gli aspetti relativi alla normativa tecnica di settore, ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 102/2014, ha quindi definito i requisiti per l’accreditamento degli organismi che certificano in conformità alle norme tecniche in materia di ESCo, Esperti in Gestione dell’Energia e Sistemi di Gestione dell’Energia, approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto direttoriale del 12 maggio scorso (G.U. n. 118 del 23 maggio 2015).

Quali sono in dettaglio le tipologie di certificazione che devono essere qualificate dall’accreditamento?

Società che forniscono Servizi Energetici – ESCo
La norma UNI CEI 11352:2014 “Gestione dell’energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCo) – Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell’organizzazione e dei contenuti dell’offerta di servizio” definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la loro verifica presso le ESCo che forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica, conformi alla UNI CEI EN 15900, con garanzia dei risultati.
In particolare la norma descrive le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCo deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica e le attività peculiari da effettuare presso i propri clienti. Il servizio svolto dalle ESCo viene certificato in conformità alla norma UNI CEI 11352:2014.
Tale certificazione è rilasciata da organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”.
Esperti in Gestione dell’Energia – EGE
La norma UNI CEI 11339:2009 “Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell’energia. Requisiti generali per la qualificazione” determina i requisiti generali e le procedure per la qualificazione della figura professionale degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) definendone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione.
La norma infatti fornisce le linee guida sui principi delle attività di gestione razionale ed efficiente dell’energia in termini di conoscenze e competenze; definisce il processo di qualificazione attraverso la valutazione del livello di competenza ed esperienza; stabilisce le modalità per il riconoscimento e mantenimento di tale livello di qualificazione.
L’EGE deve dimostrare di possedere le necessarie conoscenze dei processi e delle tecnologie, nel rispetto delle leggi e delle norme applicabili anche ai fini della sicurezza degli impianti, in sintonia con i programmi, gli obiettivi e gli accordi nazionali e internazionali in campo energetico ambientale. Egli deve quindi avere la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico e ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione.
La certificazione viene rilasciata da organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”.
Auditor Energetici – AE
La figura di “auditor energetico” è richiamata dal punto 3 dell’articolo 12 del D. Lgs. 102/2014 che prevede “la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell’industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici” a seguito dell’emanazione di una specifica norma tecnica.
La norma di riferimento è la UNI CEI EN 16247-5 “Competenze dell’auditor energetico” che descrive le caratteristiche e competenze di un auditor energetico in modo che possa efficacemente implementare i requisiti della UNI CEI EN 16247-1 e le parti specifiche di settore UNI CEI EN 16247-2,3,4. La norma vuole armonizzare la formazione, le competenze e l’esperienza necessarie all’Auditor Energetico per fornire un servizio di diagnosi energetica di adeguata qualità. Le capacità dell’Auditor Energetico, l’esperienza e le conoscenze sono personali. Tuttavia nei siti più grandi e nelle installazioni e organizzazioni più complesse possono essere necessarie le competenze di esperti tecnici in diversi settori che operino in team.
La norma stabilisce che le competenze descritte possano essere possedute sia da un singolo auditor sia da un gruppo di auditor. Qualora sia nominato un team, un membro del gruppo di audit deve essere nominato come lead Auditor Energetico.
Sono attualmente in corso gli incontri tra ACCREDIA e le parti interessate per la definizione dello schema di accreditamento e certificazione della figura dell’Auditor Energetico.
Sistemi di Gestione dell’Energia – SGE
Con l’adozione di un Sistema di Gestione dell’energia (SGE), l’organizzazione persegue l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni energetiche e, in particolare, l’efficienza, l’utilizzo e il consumo di energia. Attraverso l’analisi energetica, che il SGE richiede di effettuare, l’azienda può misurare le proprie prestazioni energetiche e attivare azioni per il loro miglioramento.
L’obiettivo è la riduzione dei costi energetici, delle emissioni dei gas serra e degli altri impatti ambientali correlati.
I SGE sono certificati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 “Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per l’uso”.
La certificazione del SGE viene rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/ IEC 17021:2011 “Valutazione della conformità – requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione” e ISO 50003:2014 “Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems”.

Oltre ad ACCREDIA, quali sono gli altri soggetti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica?

Il Decreto D. Lgs. 102/2014 è stato impostato per raggiungere, attraverso le certificazioni sotto accreditamento e i concreti controlli difficilmente eludibili, un sicuro beneficio in termini di risparmio energetico per il Paese.
E’ stata prevista infatti la collaborazione tra ENEA, ACCREDIA, GSE, FIRE e CTI per la definizione di un protocollo per la pubblicazione sul sito web di ENEA degli elenchi di ESCo certificate secondo la UNI CEI 11352:2014, degli Esperti in Gestione dell’Energia certificati secondo la UNI CEI 11339:2009, delle organizzazioni con Sistema di Gestione dell’Energia certificato in conformità alla ISO 50001 e degli Auditor Energetici certificati secondo la UNI CEI EN 16247-5.
Inoltre l’art. 8 ha affidato all’ENEA il compito di istituire una banca dati delle imprese che hanno l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica. Il campionamento dei controlli di ENEA di verifica della conformità alle prescrizioni del Decreto delle diagnosi energetiche, effettuate dalle ESCo, dagli EGE e dagli Auditor Energetici certificati presso le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia, sarà pari al 3%, mentre sarà del 100% sulle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa.

Fonte Accredia

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